Dizionario del cittadino
Lemma
   

 

 

OBIEZIONE DI COSCIENZA

Rifiuto di sottostare a una legge dello Stato perché in grave contrasto con le proprie convinzioni morali o religiose. Naturalmente, le ragioni devono essere riconosciute dallo Stato, perché il rispetto delle leggi è un dovere a cui il cittadino non può sottrarsi per sua scelta. Nel nostro Paese, attualmente soltanto in due casi è ammessa l'obiezione di coscienza: da parte dei giovani di leva che rifiutino di prestare il servizio militare e da parte dei medici e del personale paramedico che si rifiutino di praticare una interruzione di gravidanza (aborto). Quest'ultimo caso è previsto dalla legge che regolamenta l'interruzione della gravidanza. L'obiezione al servizio militare è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 772 del 1972, che consente di adempiere agli obblighi di leva mediante un servizio civile di pari durata (dopo che una sentenza del 1989 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il periodo di otto mesi in più a carico degli obiettori). È stato riconosciuto, quindi, che la difesa della patria può compiersi anche in modo diverso dal servizio militare, mediante un servizio civile di utilità pubblica (aiuto ad anziani e minori; cooperazione con il Terzo mondo; interventi in istituzioni culturali, come biblioteche e musei e così via). Nel 1998, con una nuova legge, è stata completamente rivista la disciplina sul servizio civile: in particolare, la gestione del servizio civile è stata demilitarizzata, mediante il passaggio delle competenze dal Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio, e inoltre è stata eliminata la valutazione di merito circa le motivazioni del richiedente. L'abolizione del servizio militare di leva ha ulteriormente modificato i termini del problema. Oggi infatti il servizio civile ha perso i connotati di servizio alternativo a quello militare.

Costituzione