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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA Detta anche "aborto" (dal verbo latino aboriri: "perire", "nascere prima del tempo"), è prevista dalla legge n. 194/1978. È consentito interrompere volontariamente una gravidanza entro i primi novanta giorni di gestazione quando la sua prosecuzione comporterebbe «un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito». Dopo i primi novanta giorni, invece, la gravidanza può essere interrotta solo se la sua prosecuzione o il parto «comportino grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». L'opposizione della Chiesa cattolica ha portato al referendum del 1978 (che però ha mantenuto in vigore la legge) e al fenomeno della «obiezione di coscienza», per cui medici e personale ausiliario possono rifiutarsi (secondo quanto è previsto dalla stessa legge) di procedere all'aborto. |
Consultorio familiare. |
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