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GIUDICE NATURALE La Costituzione italiana, all'art. 25, afferma che "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Ciò significa che ogni cittadino, quando sia imputato di un reato o debba ricorrere al giudice in sede civile, non sceglie il giudice, ma questo è stabilito per legge in base alla competenza per territorio e per materia. Per esempio, un omicidio verrà giudicato dalla Corte d'assise competente per il territorio in cui il delitto è stato commesso; se un reato è di competenza del tribunale non può essere giudicato dalla Corte d'assise e così via. L'istituto vuole evitare che si possano nominare giudici speciali (come il Tribunale speciale per i reati politici, istituito dal fascismo), che giudichino (più severamente o meno severamente) determinati imputati. |
art. 25. Magistratura. |
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