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GIUDICE DI PACE Giudice istituito con la legge n. 374/1991, in sostituzione del giudice conciliatore. È competente per tutte le cause civili di modesto valore relative a beni mobili; al risarcimento dei danni per circolazione veicoli; a liti per i servizi condominiali. In sede penale, può decidere sui reati meno gravi per cui non vi siano particolari difficoltà interpretative e difficoltà di reperire prove. Viene nominato per quattro anni, riconfermabili, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, fra i cittadini italiani che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; avere idoneità fisica e psichica; età compresa fra i trenta e i settantuno anni; possesso della laurea in giurisprudenza. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente, pubblica o privata. |
Circoscrizione; Magistratura; Reato. |
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