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AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE Atto con cui il Parlamento consente che vengano condotte azioni giudiziarie nei confronti di un deputato, un senatore, un ministro. Deve essere richiesta dal giudice e, finché non sia stata ottenuta, non possono essere disposte misure cautelari (obbligo di domicilio, arresti domiciliari, custodia in carcere), perquisizioni personali e domiciliari, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. In ogni caso, l'arresto e le perquisizioni sono possibili, anche prima di aver ottenuto l'autorizzazione che deve sempre essere richiesta, nel caso di flagranza dei reati più gravi. |
artt. 68, 96. Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; Giunta per le autorizzazioni a procedere. |
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