|
|
||||||||||
ASSOCIAZIONE, LIBERTÀ DI La Costituzione italiana, all'art. 18, stabilisce la libertà per tutti i cittadini di aderire ad associazioni esistenti o di costituirne di nuove. Gli unici limiti consistono nel perseguire fini leciti (per cui sono punite le associazioni allo scopo di delinquere, come la mafia e la camorra o una qualsiasi organizzazione di ladri), nel non agire segretamente (per cui rimane sempre in discussione la posizione della massoneria, in particolare nelle sue logge segrete come la P2) e nel non organizzarsi militarmente per raggiungere scopi politici (come la conquista dello Stato mediante l'uso delle armi; ricordiamo che l'uso delle armi è stretto monopolio degli organi dello Stato stesso). |
artt. 18, 49. Diritti umani. |
|||||||||