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ABROGAZIONE Cancellazione di una legge. Può avvenire tacitamente, quando una legge successiva dispone diversamente sullo stesso argomento (per esempio, la legge che ha disposto il raggiungimento della maggiore età a 18 anni ha abrogato quella che la indicava a 21 anni), oppure espressamente. In questo caso, si deve verificare una delle seguenti circostanze: a) una legge successiva porta l'indicazione dell'abrogazione dell'intera legge o di qualche suo articolo (con la formula: è abrogato l'art. ...; oppure, sono abrogati gli articoli ...; oppure ancora, è abrogata la legge n. ... del...); b) la Corte costituzionale dichiara la legge incostituzionale, cioè contraria alla Costituzione, e quindi essa viene eliminata dalla data della sentenza della Corte; c) gli elettori votano in un referendum (che viene perciò detto "abrogativo" ed è l'unico ammesso in Italia) per l'eliminazione della legge. Se la maggioranza vota sì all'abrogazione, anche in questo caso gli articoli, o l'intera legge, non sono più validi. |
artt. 75, 134, 137, 138. Minoranza/maggioranza. |
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