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DISPOSIZIONE TRANSITORIA XIII [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.] I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. È una conseguenza della scelta della forma Repubblicana (vedi artt. 1 e 139) ed è legata alla connivenza della monarchia sabauda con il regime fascista (vedi disp. XII). In seguito alla l. cost. 1/2002 i primi due commi di questo articolo hanno cessato di avere effetto. I membri e i discendenti di casa Savoia tornano quindi a godere pienamente dei diritti civili. |
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