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ARTICOLO 137 Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Secondo la legge costituzionale 1/1948, perché la Corte possa giudicare l'illegittimità di una legge è necessario che quella norma debba essere applicata in un processo e il giudice la ritenga incostituzionale. Quanto alle garanzie di indipendenza, i giudici costituzionali godono delle stesse immunità dei parlamentari (art. 68: l'autorizzazione a procedere deve essere concessa dalla stessa Corte). |
Abrogazione; Corte costituzionale. |
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