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ARTICOLO 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Con la sentenza della Corte una legge o un atto avente forza di legge (per esempio, un decreto legislativo o delegato) non soltanto non vengono applicati, ma vengono cancellati (abrogati).
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