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ARTICOLO 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
con un minimo di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza
delle popolazioni stesse.
Si può, con lapprovazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad unaltra.
La procedura di creazione di una nuova Regione
è stata utilizzata nel 1963 per istituire, con legge costituzionale,
la Regione Molise (che pure ha una popolazione inferiore al milione di
abitanti), fino ad allora unita all'Abruzzo.
Il testo di questo articolo è stato modificato in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.
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Autonomie locali; Regione.
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