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ARTICOLO 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali. L'attuale testo dell'articolo, integralmente riscritto da una legge costituzionale del 1999 e integrato dalla legge costituzionale del 2001, rafforza l'autonomia statutaria delle Regioni, cioè il loro potere di decidere le principali norme organizzative. Per gli statuti, che devono rispettare soltanto la Costituzione e vengono deliberati dal Consiglio regionale con una particolare procedura, non è più prevista infatti, come in passato, l'approvazione del Parlamento con legge ordinaria.
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Autonomie locali; Consiglio regionale; Regione. |
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