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ARTICOLO 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è lorgano esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
L'articolo definisce gli organi rappresentativi della
Regione e le loro funzioni. L'articolo è stato modificato
da una legge costituzionale del 1999 relativamente alle funzioni del Consiglio
e del Presidente della Giunta.
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Autonomie locali; Consiglio regionale; Regione.
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