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ARTICOLO 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le Regioni, né limitare lesercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure
di pericolo grave per lincolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dellunità giuridica
o dellunità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Il testo di questo articolo è stato sostituito in seguito alla legge di riforma costituzionale votata dalle Camere nel marzo 2001 e sottoposta a referendum confermativo il 7 ottobre 2001.
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Autonomie locali; Regione.
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