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ARTICOLO 113 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Contro un provvedimento della Pubblica amministrazione il cittadino ha due possibilità: presentare un ricorso alla stessa amministrazione (gerarchico, rivolgendosi al superiore di chi ha posto in essere l'atto; in opposizione, rivolgendosi a chi ha posto in essere l'atto; straordinario, al Presidente della Repubblica); ricorrere al giudice (ordinario, come pretore e tribunale, per la difesa di diritti soggettivi; amministrativo, come il Tar, per la difesa di interessi legittimi). |
Magistratura. |
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