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ARTICOLO 112 Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.Quando si ha notizia di un reato, la pubblica accusa (il pubblico ministero: p.m.) deve cominciare l'azione penale (per individuare il colpevole). In taluni casi, però, il p.m. deve attendere un atto della persona offesa (la querela, in caso di ingiuria, diffamazione ecc.) oppure, per compiere determinati atti, un'autorizzazione (quando l'indiziato sia un parlamentare: art. 68). |
Magistratura. |
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