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ARTICOLO 108 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Soltanto leggi dello Stato (e non delle Regioni, né decreti governativi) possono regolare la magistratura. Viene garantita l'indipendenza dei giudici speciali (Corte dei conti, Consiglio di stato, Tar ecc.) mediante la loro inamovibilità (non possono essere trasferiti se non in particolari casi). |
Divisione dei poteri; Magistratura. |
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