|
|
||||||||||
ARTICOLO 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. I magistrati, pur godendo di indipendenza e non essendo inseriti in una gerarchia, sono pubblici dipendenti e quindi la loro assunzione deve avvenire per concorso pubblico (art. 97/3). Solo dal 1963 a questi concorsi hanno potuto partecipare anche le donne. |
Divisione dei poteri; Magistratura. |
|||||||||