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ARTICOLO 93 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.Il giuramento è l'atto solenne con cui il Presidente del Consiglio e i ministri affermano di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell'interesse esclusivo della nazione (vedi art. 91). |
Potere esecutivo. |
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