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ARTICOLO 92 Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.La Costituzione organizza il Governo come un organo collegiale formato dal Presidente del consiglio e dai ministri. In seguito a una crisi (art. 94), il Presidente della Repubblica designa un Presidente del Consiglio che accetta con riserva e poi, verificata la possibilità di formare il nuovo Governo, accetta definitivamente e comunica al Presidente la lista dei ministri, che questi nomina. |
Potere esecutivo. |
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