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ARTICOLO 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. La durata in carica del Presidente, maggiore di quella delle Camere (cinque anni: art. 60) e di quella di molti presidenti stranieri, è stata giustificata con l'esigenza di mantenere una certa continuità nella guida dello Stato, e con quella di rendere ancora più indipendente il Capo dello Stato dal Parlamento che lo ha eletto. |
Presidente della Repubblica. |
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