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ARTICOLO 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.L'Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Le condizioni per poter essere eletto Presidente della Repubblica sono leggermente più restrittive di quelle previste per i parlamentari: a) cittadinanza italiana; b) cinquant'anni di età; c) il godimento dei diritti civili e politici (quindi, godere della piena capacità d'agire, non essendo interdetti o inabilitati, e avere il diritto di voto). Di fatto, i presidenti sono stati scelti, finora, fra i parlamentari di sesso maschile. |
Presidente della Repubblica. |
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