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ARTICOLO 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.Si prevede la facoltà, per ogni Camera o congiuntamente (commissioni bicamerali), di istituire commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse (sulla mafia, sull'assassinio di Aldo Moro, sulla loggia segreta P2, sulle stragi terroristiche ecc.). |
Commissione antimafia; Commissioni di inchiesta; Divisione dei poteri; Parlamento; Potere legislativo. |
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