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ARTICOLO 81 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Attraverso l'approvazione annuale del bilancio il Parlamento esercita un controllo, preventivo e consuntivo, sull'attività finanziaria del Governo. Poiché, però, la legge di approvazione del bilancio è puramente formale (cioè non può introdurre nuove norme tributarie o che comportino spese), è necessario approvare ogni anno un'apposita legge finanziaria, che modifichi entrate e uscite. È previsto, inoltre, l'obbligo della copertura finanziaria di ogni legge di spesa. |
Bilancio dello stato; Divisione dei poteri; Legge finanziaria; Parlamento; Potere legislativo. |
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