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ARTICOLO 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.Anche se si riconosce che le guerre, nella nostra epoca, scoppiano con scarso preavviso o addirittura senza, si è voluto mantenere l'intervento e il riconoscimento della situazione da parte del Parlamento, come organo che esprime la volontà popolare. Solo su questa base, il capo dello Stato può dichiarare lo stato di guerra (art. 87/9) e il Governo imporre leggi militari (vedi art. 27/3). |
Divisione dei poteri; Parlamento; Potere legislativo. |
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