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ARTICOLO 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo può emanare atti aventi valore di legge (decreti-legge), anche senza che il Parlamento gli abbia accordato una delega preventiva. Questo può avvenire, però, soltanto in casi di particolare necessità e urgenza e, in ogni caso, deve successivamente intervenire l'approvazione del Parlamento. Infatti, se entro sessanta giorni il decreto-legge non viene approvato (e così convertito, cioè trasformato in legge) dalle Camere, esso perde di efficacia fin dalla sua presentazione. |
Decreti-legge; Divisione dei poteri; Legge; Parlamento; Potere legislativo. |
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