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ARTICOLO 76 L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.Il Governo può emanare atti con forza di legge, ma solo in base a una legge di delega del Parlamento (da cui il nome di decreti legislativi o delegati). Nella legge delega devono essere tracciate le linee guida del provvedimento. Se il Governo andasse contro le indicazioni generali del Parlamento, questo avrebbe sempre la possibilità di modificare o abrogare il decreto. |
Decreti delegati; Divisione dei poteri; Legge; Parlamento; Potere legislativo. |
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