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ARTICOLO 75 È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale e parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Il referendum popolare rappresenta una forma di democrazia diretta. Sono però previsti limiti rilevanti: a) il referendum è solo abrogativo (non può introdurre nuove norme, ma solo eliminare quelle esistenti); b) vi sono comunque norme che non possono essere abrogate con referendum; c) inoltre, la Corte di cassazione deve controllare la validità delle firme; d) la Corte costituzionale deve decidere sull'ammissibilità del referendum proposto. |
Abrogazione; Corte costituzionale; Divisione dei poteri; Legge; Parlamento; Potere legislativo; Referendum. |
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