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ARTICOLO 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. I casi di ineleggibilità sono quelli che impediscono l'elezione a parlamentare (per esempio, se viene eletto senatore chi non ha ancora compiuto quarant'anni, la sua elezione è nulla perché in contrasto con l'art. 58/2). I casi di incompatibilità, invece, riguardano le attività che il parlamentare non può svolgere contemporaneamente al suo mandato (per esempio, non può essere deputato e prefetto, oppure consigliere regionale, capo della polizia o ricoprire altre cariche previste dalla legge). |
Divisione dei poteri; Parlamento; Potere legislativo. |
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