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ARTICOLO 62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra. Una convocazione automatica e obbligatoria delle Camere è prevista due volte all'anno. In realtà, deputati e senatori vengono convocati a domicilio (cioè con comunicazione nelle loro sedi) dai presidenti in ogni periodo dell'anno, secondo il calendario dei lavori concordati dai gruppi parlamentari e il regolamento (art. 64). È prevista (su iniziativa della minoranza o del Presidente della Repubblica) la possibilità di una convocazione straordinaria (nel qual caso, mai verificatosi, la convocazione di una Camera trascina anche quella dell'altra): questa norma ha la funzione di impedire che la maggioranza che sostiene il governo annulli il dibattito parlamentare. |
Divisione dei poteri; Parlamento; Potere legislativo. |
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