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ARTICOLO 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. Gli elettori per il Senato sono in numero ridotto rispetto a quelli per la Camera, dato che mancano i giovani dai diciotto ai venticinque anni. Per l'elezione a entrambe le Camere è stabilito anche un vincolo per l'elettorato passivo (aver compiuto il quarantesimo anno per il Senato e il venticinquesimo per la Camera). |
Divisione dei poteri; Elettorato attivo e passivo; Elezioni; Parlamento; Potere legislativo. |
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