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ARTICOLO 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Il sistema parlamentare italiano è bicamerale. In casi eccezionali, il Parlamento si riunisce in seduta comune: per l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica (artt. 83, 91); per la messa in stato di accusa del Presidente per alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90/2); per l'elezione di cinque membri della Corte costituzionale (art. 135/1); per l'elezione di dieci membri del Csm (art. 104/4). |
Divisione dei poteri; Elettorato attivo e passivo; Elezioni; Parlamento; Potere legislativo. |
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