|
|
||||||||||
ARTICOLO 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.Il diritto di petizione (dal latino petitus, richiesto) può essere esercitato da un singolo o da un gruppo di cittadini, ma deve sempre riguardare un interesse pubblico, che non venga già tutelato dal giudizio della magistratura ordinaria o amministrativa. |
Diritti politici; Potere legislativo. |
|||||||||