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ARTICOLO 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Si dà applicazione al dovere di solidarietà previsto dall'art. 2, con un impegno per lo Stato di favorire l'inserimento nel lavoro di inabili e minorati (assunzioni obbligatorie degli invalidi) e di assistere chi non è in grado di lavorare. Nello stesso tempo devono essere previste (come applicazione degli artt. 4/1, 35 e 36) forme di assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per far fronte alle esigenze che sorgono da infortuni, malattie, vecchiaia. |
Formazione professionale; Potere legislativo. |
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