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ARTICOLO 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Il principio della retribuzione sufficiente, in ogni caso, ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, serve da guida quando i magistrati giudicano una controversia di lavoro, in cui un imprenditore si rifiuti di applicare i contratti collettivi di lavoro. Infatti, è nel contratto collettivo che si trovano le condizioni mediamente migliori per tutti i lavoratori del settore. Per quanto riguarda la durata massima, la legge la stabilisce in otto ore al giorno e quarantotto ore alla settimana. |
Potere legislativo; Salario. |
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