|
|
||||||||||
ARTICOLO 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. La famiglia, costituita dai genitori e dai figli, viene considerata una comunità che precede lo Stato, quando si fondi su un accordo solenne, come il matrimonio (sia civile sia religioso). Con la legge 898/1970 si è reso possibile, a determinate condizioni, sciogliere il matrimonio (divorzio). Quanto all'uguaglianza dei due coniugi (corollario dell'art. 3/1), essa è stata riconosciuta soltanto con la legge 151/1975 (riforma del diritto di famiglia). |
Diritto di famiglia; Matrimonio; Potere legislativo; Potestà dei genitori. |
|||||||||