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ARTICOLO 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.A rafforzare il principio dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), si pone il divieto di privare chiunque del nome, della capacità giuridica (che consiste nella capacità di essere titolare di diritti e doveri fin dalla nascita) e della cittadinanza per motivi politici (una legge del 1926 colpiva con la perdita della cittadinanza chi, uscito dall'Italia, ne avesse leso il prestigio, per esempio criticando il regime fascista). |
Cittadinanza; Democrazia; Diritti civili; Garantismo; Potere legislativo. |
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