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ARTICOLO 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.L'articolo ribadisce la libertà religiosa per tutti, cittadini e stranieri (corollario degli artt. 3 e 8). L'unico limite posto è quello che si riferisce ai riti (le azioni pubbliche di culto), i quali non devono essere contrari al buon costume (cioè al senso del pudore, in particolare in campo sessuale: vedi art. 8/2). |
Confessione religiosa; Democrazia; Diritti civili; Garantismo; Minoranze religiose; Pluralismo; Potere legislativo. |
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