|
|
||||||||||
ARTICOLO 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il diritto di associazione comporta la possibilità di costituire e di aderire a un'associazione, ma anche di non aderirvi. Eccezioni a questo diritto: a) lo scopo illecito (non ci si può riunire in associazione per commettere delle rapine); b) la segretezza (la legge 17/1982, che ha disposto lo scioglimento della loggia massonica P2, ha specificato che la segretezza deve avere come fine quello di potere più facilmente influenzare organi pubblici, come il Parlamento e il Governo, e pubblici amministratori); c) l'organizzazione militare, al di fuori dei corpi armati dello Stato. |
Associazione; Democrazia; Diritti civili; Garantismo; Libertà di associazione; Massoneria; Pluralismo; Potere legislativo. |
|||||||||