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ARTICOLO 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La libertà e la segretezza della corrispondenza, sia scritta sia telefonica, telegrafica o con qualsiasi altro mezzo tecnico, è garantita, salvo l'eccezione di indagini condotte dalla magistratura per acquisire le prove di reato (vedi art. 13/2). Un'altra eccezione è data dal trattamento dell'imprenditore fallito, la cui corrispondenza viene consegnata al curatore, che ne restituisce la parte strettamente personale. |
Democrazia; Diritti civili; Garantismo; Potere legislativo. |
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