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ARTICOLO 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'articolo impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura (ogni occasione di elevazione della società attraverso la conoscenza e gli studi) e della ricerca scientifica (come fatto culturale, ma soprattutto come fatto economico, legato alle tecnologie produttive). Esiste attualmente un Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Anche per la tutela del paesaggio (bellezze naturali, parchi, giardini ecc.) e del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, pinacoteche, palazzi di interesse storico ecc.) sono stati istituiti il Ministero dell'ambiente e quello per i beni culturali e ambientali. Vedi anche l'art. 33. |
Beni culturali; Potere legislativo. |
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